Etichetta del vino: prime considerazioni generali
Prima di approfondire l’etichetta del vino è utile parlare di etichetta e di etichettatura in quanto non è sempre facile orientarsi tra norme e prassi di settore. Sul tema, quindi, cercheremo di fornire un quadro generale partendo da una delle fonti più importanti, il Regolamento UE 1169/2011 e, in particolare, da cosa si intende per etichetta ed etichettatura per poi esaminare le principali indicazioni obbligatorie con riferimento al vino previste dal Regolamento 1308/2013.
L’etichetta che viene posta sugli alimenti, oltre ad essere utilizzata dal produttore per identificare l’origine imprenditoriale del proprio prodotto, al fine di valorizzarlo, permette al consumatore di ricevere le informazioni necessarie per poter fare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto, soprattutto grazie alle informazioni che vengono fornite per il suo tramite.
Cosa si intende per etichetta?
Ma perché è importante che l’etichetta riporti una serie di informazioni, prestabilite espressamente dalla legge? Non basta che il consumatore riconosca un determinato marchio sulla confezione per assicurarsi che l’alimento soddisfi i requisiti di qualità, come ampiamente pubblicizzato dal produttore?
In materia di etichettatura, per lungo tempo, i paesi dell’Unione Europea applicavano, all’interno dei loro confini, una disciplina statale, che in quanto tale, si differenziava da legislazione a legislazione. Con la costituzione di un mercato unico in cui beni e servizi, ivi inclusi quindi gli alimenti, possono circolare liberamente, ci si è trovati di fronte alla necessità di impostare una disciplina unica nell’Unione Europea. La necessità quindi di avere una normativa comune applicabile in tutti gli Stati Membri ha come scopo finale quello di definire dei criteri e dei requisiti uguali in tutti i territori, oltre che individuare una serie di responsabilità, in tema di informazione sugli alimenti. Tali regole si applicano agli operatori economici del settore alimentare, in tutte le fasi della catena, dalla produzione alla commercializzazione e conseguente vendita, nella misura in cui – per il tramite della loro attività – questi operatori forniscono informazioni sugli alimenti ai consumatori finali.
A tal riguardo, il Regolamento UE 1169/2011 evidenzia una serie regole, sia generali che specifiche per i diversi tipi di alimento, che forniscono informazioni al consumatore anche in merito alla tutela della propria salute e dei propri interessi, quali ad esempio considerazioni relative a questioni ambientali, sociali, religione ed etiche per loro rilevanti, e che influenzano le loro scelte di acquisto.
Etichetta ed etichettatura: qual è la differenza?
In particolare, il Regolamento UE 1169/2011 definisce l’etichetta come un qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore.
La definizione di etichetta non va confusa con quella di etichettatura, definita come qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento. In altri termini, qual è la differenza?
L’etichetta è, semplificando, il supporto fisico mentre l’etichettatura si riferisce al contenuto.
Responsabile della veridicità e della correttezza delle informazioni riposte in etichetta è l’operatore del settore alimentare, ossia la società o la persona fisica il cui nome è riportato sull’etichetta del prodotto come commercializzato. Nel caso in cui tale operatore non sia stabilito nell’Unione Europea, sarà considerato responsabile l’importatore del suddetto prodotto.
Principio fondamentale nella definizione del contenuto di una etichetta è il divieto di riportare sulla stessa informazioni che possano in qualche modo indurre il consumatore in errore riguardo alle caratteristiche dell’alimento, quali ad esempio la sua natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, nonché al suo metodo di produzione o di provenienza.
L’articolo 4 del Regolamento UE 1169/2011 fornisce un elenco esemplificativo delle informazioni obbligatorie che devono essere presenti sull’etichetta, che deve essere poi adeguato al caso di specie, ossia alle singole categorie di alimenti. Tali informazioni devono essere facilmente visibili e chiaramente leggibili, e non devono essere coperte e/o nascoste da disegni. Sempre il medesimo Regolamento prevede che per essere leggibili, il carattere usato – prendendo come riferimento la lettera “x” – deve avere una altezza pari o superiore a 1,2 mm. Viene ammessa una deroga a questo requisito solo quando la superficie maggiore dell’imballaggio o del contenitore sul quale è posta l’etichetta misura meno di 80 cm2: in questo caso l’altezza del carattere non dovrà essere inferiore a 0,9 mm.
Le predette informazioni obbligatorie, come riportate dall’articolo 9 del Regolamento UE 1169/2011, sono:
- la denominazione dell’alimento,
- l’elenco degli ingredienti,
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del Regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata,
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti,
- la quantità netta dell’alimento,
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza,
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego,
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare,
- il paese d’origine o il luogo di provenienza, quando previsto,
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento,
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo,
- una dichiarazione nutrizionale.
Tenendo in mente queste prime regole e principi, vediamo ora in particolare quanto relativo al vino.
L’etichetta del vino
Inizialmente la parola “vino” veniva usata come denominazione legale nelle varie legislazioni statali per designare un prodotto ottenuto e composto nella stessa maniera e in accordo con le prescrizioni legali del paese. Una prima definizione comune per gli Stati Membri venne poi fornita dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), che prevedeva che nessun altro prodotto se non quello che proviene dalla fermentazione alcolica del succo di uva fresca potesse ricevere l’appellativo di vino.
Oggi si fa riferimento alla definizione fornita dal Regolamento UE 491/2009 secondo la quale per vino si intende il “prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosto di uve” e alla definizione di cui al Regolamento UE 1308/2013 che ripropone quanto precede. In entrambi i citati Regolamenti poi, sono definite le diverse tipologie di vino (ad esempio, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante) ma, per quanto attiene l’etichetta e il suo contenuto, le regole che si applicano sono le medesime (e infatti, nel seguito, si parlerà di vino in generale comprendendo anche le singole tipologie, salvo ove diversamente specificato). La distinzione tra le varie tipologie è inoltre necessaria per la corretta identificazione del prodotto ossia per l’inserimento della corretta denominazione dell’alimento (richiesta dal Regolamento 1169/2011 tra le informazioni obbligatorie) in etichetta.
Il vino, per essere definito come tale, deve soddisfare tre criteri:
1) deve avere come prodotto di origine l’uva,
2) per trasformare l’uva in vino deve essere eseguito un processo di fermentazione alcolica totale o parziale,
3) deve trattarsi di una bevanda alcolica.
Vanno tenute distinte dal vino quelle bevande alcoliche che, ai sensi del Regolamento UE n. 110/2008, vengono denominate “bevande spiritose” sono definite come “liquidi alcoolici con un titolo alcolometrico minimo di 15% vol, destinati al consumo umano e ottenuti direttamente dalla distillazione di prodotti fermentati naturali e/o dalla macerazione di sostanze vegetali (con aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti) oppure dalla miscelazione di una bevanda spiritosa con alcol etilico di origine agricola o distillati di origine agricola”. In aggiunta, anche la “birra” non rientra nella categoria del vino, in quanto “prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di saccharonyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d’orzo può essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso, fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato”.
Si segnala, tra l’altro, che mentre le definizioni di vino e bevande spiritose sono definizioni comunitarie, la definizione di birra è invece una definizione fornita a livello statale (dalla Legge 1354/1962) – circostanza di cui bisogna ricordarsi in caso di esportazione di questo prodotto fuori dal territorio italiano perché potrebbero esserci modifiche di varia entità a seconda del paese di destinazione. A questi tipi di bevande alcoliche si applicheranno regole parzialmente diverse da quelle che si analizzeranno in questo articolo e nei prossimi in tema di etichettatura del vino.
Tornando invece alle indicazioni che devono essere presenti sull’etichetta del vino, ai sensi del Regolamento UE 1308/2013, sono obbligatorie:
- la denominazione legale di vino e la sua categoria di appartenenza,
- quando presente, l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e il nome della denominazione o dell’indicazione (con riguardo a questa indicazione l’articolo 119 del Regolamento prevede numerose deroghe in relazione alle quali è necessario un esame del caso specifico),
- la gradazione alcolometrica effettiva (la cifra non deve avere più di un decimale ed essere seguita da “% vol.” e solo eventualmente può essere preceduta dal termine “alcol.” e dall’abbreviazione “alc.”),
- l’indicazione della provenienza,
- l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore,
- l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati,
- nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.
Dovranno altresì essere indicati in aggiunta:
- il quantitativo del prodotto, con la relativa unità di volume per i prodotti liquidi (espressa in L, cl, ml),
- il lotto di appartenenza del vino, ovvero il riferimento alla data in cui è stato imbottigliato,
- la presenza di ingredienti allergenici (quasi sempre le etichette riportano infatti la dicitura “contiene solfiti”).
A differenza delle altre categorie di prodotti alimentari, l’etichetta del vino non deve necessariamente riportare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in etichetta (almeno ai sensi delle disposizioni ad oggi vigenti, dato che tale deroga verrà a breve a mancare con la riforma c.d. “PAC” che entrerà in vigore nel 2023 e di cui parleremo approfonditamente nei prossimi articoli) e il termine minimo di conservazione.
Sono invece considerate indicazione facoltative, ad esempio:
- l’annata o l’anno di raccolta,
- il nome delle varietà di vite,
- il tenore di zucchero per i tipi di vino per cui non vi è nelle norme un obbligo espresso di riportare questa informazione;
- le menzioni tradizionali relative alla qualità,
- il marchio commerciale,
- i soggetti che partecipano al processo di commercializzazione,
- il nome dell’azienda viticola,
- il tipo di vino,
- l’invecchiamento del vino,
- eventuali medaglie o riconoscimenti,
- altre diciture (ad esempio sulla storia del vino o su tecniche di viticoltura).
Alcune tra le informazioni sopra indicate, quali, in particolare, la denominazione legale dell’alimento, il titolo alcolometrico, la quantità netta e l’indicazione di provenienza devono essere presenti in etichetta in un unico campo visivo (ossia tutte insieme in un unico lato del prodotto). Invece, l’indicazione dell’operatore responsabile, il quantitativo del prodotto, la presenza di ingredienti allergenici, del numero di lotto e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell’etichetta. Ovviamente, tutte le indicazioni sopra riportate possono anche essere ripetute in più parti dell’etichetta in aggiunta – a scelta dell’operatore – alle indicazioni facoltative sopra elencate.
L’articolo della rubrica “Sos Etichetta” è curato dal team IP&Adv di DGRS Studio Legale: Ilaria Gargiulo, Margaux Falzone, Giulia Bolis e Carlotta Ghielmi.
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