Cosa prevede la Riforma PAC 2023 in merito alla dichiarazione nutrizionale sulle etichette degli alimenti? Che sia per mera curiosità o per rispettare un regime alimentare sano, a chi non è mai capitato di guardare con attenzione la dichiarazione nutrizionale apposta sulle confezioni dei cibi e bevande?
Ti sei mai chiesto se vi siano dei criteri da rispettare o dei vincoli per la rappresentazione di queste informazioni?
Ebbene sì. Sin dal 1990 il legislatore comunitario ha stabilito alcune norme sul contenuto e sulla presentazione delle informazioni sulle proprietà nutritive che potevano facoltativamente essere apposte sugli alimenti. Tale decisione, derivava dal fatto che il consumatore doveva essere messo in grado di valutazione con attenzione i componenti alimentari al fine di salvaguardare la propria salute.
A tutela del consumatore, poi, il legislatore ha provveduto ad aggiornare la normativa nel 2011, tramite l’adozione del Regolamento UE 1169/2011, il quale ha stabilito che le informazioni nutrizionali di ciascun alimento devono essere riportate in etichetta.
Tale nuova legislazione ha quindi sancito l’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionali in campo alimentare. Tuttavia, come previsto dall’articolo 29 del Reg. UE 1169/2011 la predetta normativa non trovava applicazione in relazione a:
1. integratori alimentari, per i quali avrà effetto la diversa direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002;
2. acque minerali naturali, per le quali avrà effetto la diversa direttiva 2009/54/CE del 18 giugno 2009.
Quali informazioni devono essere riportate?
A tal riguardo è rilevante anche tener conto del fatto che non tutte le informazioni devono essere riportate sull’alimento. Il Reg. UE 1169/2011 all’articolo 30, infatti, prevede quali indicazioni debbano essere rappresentate, ossia:
a) il valore energetico;
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
In aggiunta a ciò, sono previste anche delle indicazioni facoltative che possono essere adottate ed in particolare potranno indicarsi:
i) acidi grassi monoinsaturi;
ii) acidi grassi polinsaturi;
iii) polioli;
iv) amido;
v) fibre;
vi) sali minerali o vitamine presenti in quantità significativa;
vii) il valore energetico;
viii) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi acidi saturi, zuccheri e sale.
Come vengono stabili i valori legati alla dichiarazione nutrizionale?
Dopo aver compreso quali siano i valori che costituiscono la dichiarazione nutrizionale, si rende quindi necessario comprendere come vengono stabiliti i predetti valori. Ciò viene specificamente definito dall’articolo 31 del Reg. UE 1160/2011 il quale sancisce che i valori dichiarati sono valori medi stabiliti a seconda dei casi sulla base dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante, o del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati, oppure del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. In ogni caso, la stessa normativa prevede che il valore energetico e le quantità di sostante nutritive debbano essere espressi per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto, riportando contestualmente e nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, la dicitura “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)”.
Come deve essere presentata la dichiarazione nutrizionale?
Il legislatore comunitario, non si è fermato qui. Dopo aver stabilito quando la dichiarazione nutrizionale è obbligatoria e quali siano i valori da indicare, ha previsto anche le forme di presentazione delle dichiarazioni.
In particolare, le predette indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo ed in un formato chiaro e, se lo spazio lo consente, essere inserite sotto forma di tabella. L’etichetta così strutturata è quella cd. BOP, ovvero Back Of Pack, che si trova di norma sulla parte posteriore del prodotto e riporta informazioni complete ed esaustive. In aggiunta a questa dichiarazione nutrizionale obbligatoria, è possibile anche ripetere sul fronte dell’imballaggio le informazioni relative all’energia o all’energia insieme alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale; in tal caso, il valore energetico deve essere espresso sia per porzione che per 100 gr/100 ml in kJ e kcal.
La BOP si distingue dalla FOP, ovvero “Front Of Pack”, la quale riporta le informazioni sulla parte anteriore e quindi sul principale campo visivo dell’alimento, catturando in maniera più semplice ed immediata l’attenzione del consumatore.
In aggiunta a tali forme, il legislatore, ha previsto che si possa ricorrere ad ulteriori e diverse forme espressive, quali forme, simboli, grafici. In tal caso, però, si potrà optare per queste diverse forme qualora siano almeno volte ad agevolare la comprensione dei consumatori in merito all’importanza dell’alimento, per le sue qualità nutritive, nell’ambito di una dieta.
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di dichiarazione nutrizionale ha dato il via libera ad una diffusione di iniziative nazionali, pubbliche e private. In primis, il Regno Unito ha utilizzato il sistema cd. traffic light con codice colore in grado di valutare quanto un prodotto risulta salutare sulla base del contenuto complessivo di calorie. In tal senso, si sono mossi anche Francia e Belgio con il sistema Nutri-score valutando la prevalenza di nutrienti “buoni” e “cattivi”.
Come abbiamo detto, la normativa analizzata riguarda in particolare gli alimenti. Ad oggi, infatti, è espressamente previsto che quanto detto sopra non si applica alle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume.
Dal 1 gennaio 2023: anche le bevande alcoliche hanno l’obbligo della dichiarazione nutrizionale
Dopo diversi anni, però, ci accingiamo al venir meno di tale eccezione. A partire dal 1 gennaio 2023 ed al termine di un periodo transitorio nel quale i produttori avranno il tempo di adeguare i loro prodotti, secondo quanto previsto dai regolamenti della nuova Politica Agricola Comune 2023-2027 cd. “PAC”, anche alle bevande alcoliche si applicheranno i predetti obblighi di indicazione della dichiarazione nutrizionale.
I consumatori troveranno quindi in etichetta, oltre alla gradazione espressa in contenuti alcol % in volume e le indicazioni sugli allergeni, anche l’espressione delle calorie per 100 ml di prodotto.
Vi è un’ulteriore innovazione. L’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale potrà essere visualizzata dal consumatore tramite in QR code.
Ancora, la dichiarazione nutrizionale in etichetta potrà essere limitata al solo valore energetico che potrà essere espresso ricorrendo al simbolo (E). In tali casi però la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. La via elettronica che i produttori potranno utilizzare potrà essere ad esempio la cd. e-label, ovvero quello strumento di recente introduzione creato al fine di fornire attraverso mezzi digitali proprio le informazioni sugli ingredienti e sui valori nutrizionali.
In caso di utilizzo dell’e-label, la PAC prevede che le informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti non dovranno essere fornite insieme ad informazioni commerciali o di marketing, così come risulterà vietata qualsiasi attività di tracciamento di qualsivoglia dato dei consumatori.
Una interessante novità legislativa, che sia per mera curiosità o per rispettare un regime nutrizionale i consumatori potranno quindi valutare anche i valori nutrizionali di una bottiglia di pregiato barolo e i produttori hanno ancora 12 mesi per adeguarsi a quanto sarà necessario.
L’articolo della rubrica “Sos Etichetta” è curato dal team IP&Adv di DGRS Studio Legale: Ilaria Gargiulo, Margaux Falzone, Giulia Bolis e Carlotta Ghielmi.
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